Spese di lite vanno liquidato insieme agli onorari

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 20 maggio 2016

N. R.G. 15102/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 15102/2012

Oggi 20 maggio 2016, alle ore 10:53, innanzi al dott. Massimo Donnarumma, sono comparsi:

per X. Y. l’avv. D’ANDREA LAURA;

per COMUNE DI SCANDICCI l’avv. BONACCHI CLAUDIA.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti.

Rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Massimo Donnarumma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.

nella causa civile di II Grado iscritta al N. R.G. 15102/2012

Tra

X. Y. (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. D’ANDREA LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PISANA 335, 50018 SCANDICCI, presso il difensore

APPELLANTE

e

COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell’avv. BONACCHI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA RESISTENZA 1, 50018 SCANDICCI, presso il difensore

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza che precede.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – Sul primo motivo di appello

Sostiene l’appellante che il Giudice di Pace di Firenze abbia violato l’art. 91 c.p.c., per aver liquidato le sole spese di contributo unificato (pari ad € 37,00), omettendo del tutto la liquidazione degli onorari.

La doglianza è, senz’altro, fondata.

Il primo comma della citata disposizione codicistica – disposizione richiamata dallo stesso Giudice di Pace – enuncia un principio generale: “il giudice … condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Emerge chiaramente come il giudice, a fronte della soccombenza di una parte, debba, innanzitutto, condannarla al rimborso delle spese in favore dell’altra e, poi, debba liquidare le spese insieme con gli onorari.

Nel caso di specie, la liquidazione degli onorari è stata del tutto omessa, in spregio alla citata norma e senza alcuna motivazione.

Né può valere in senso contrario l’eccezione di parte appellata, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe corretta alla luce del quarto comma dell’art. 91 cpc, a tenore del quale “Nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.

L’eccezione è infondata per due ragioni.

Il fatto che, a fronte delle controversie di valore modesto, il legislatore abbia previsto il suddetto limite – per disincentivare il ricorso alla giustizia per questioni bagatellari e per impedire un danno alla parte soccombente, derivante dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi di un difensore anche quando ciò non sia prescritto dalla legge – non vuol dire e non implica che il giudice può liquidare arbitrariamente le spese di lite.

La norma prevede un limite per il giudice (“… non possono superare …”), non già una facoltà o, addirittura, una discrezionalità assoluta.

Rimane fermo il principio, per cui il giudice deve liquidare le spese insieme con gli onorari, come sancito dall’art. 91, 1°, cpc.

V’è, peraltro, un rilievo dirimente.

Ha chiarito la Suprema Corte (vd. Cass. Civ., 6-2, 30.4.2015, N. 8806; Cass. Civ., II, 30.4.2014, N. 9557) che:

– la disposizione, di cui all’art. 91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace;

– rileva, dunque, l’art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro;

– ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, applicabile ratione temporis, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2;

– la situazione non muta con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 10 settembre 2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all’art. 6, comma 12 (Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione”) e all’art. 7, comma 10 (“Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada”), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11;

– la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82 c.p.c., comma 1, di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie;

– l’esclusione di tale limitazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova, invece, giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell’opponente che dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore ad euro 1.100,00.

2 – Sul secondo motivo di appello

Sul secondo motivo d’appello non v’è necessità di pronunciare, poiché la fondatezza del primo motivo è assorbente.

Peraltro, leggendo la sentenza impugnata, emerge con assoluta evidenza che il Giudice di Pace non ha inteso compensare le spese, ma ha, erroneamente, ritenuto di poter liquidare le sole spese vive.

In accoglimento dell’appello, va riformata la sentenza impugnata e, per l’effetto, vanno compiutamente liquidate le spese di lite relative al primo grado, come da dispositivo che segue.

L’esito di questo grado di giudizio depone per la soccombenza dell’appellato, che va condannato al rimborso in favore dell’appellante.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

a) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l’odierno appellato a rimborsare all’odierno appellante gli onorari di difesa relativi al primo grado, che liquida in € 134,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre le spese vive già liquidate nella sentenza impugnata;

b) Condanna l’appellato a rimborsare all’appellante le spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in € 221,00 per compenso, oltre spese di iscrizione a ruolo, notifiche, spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Firenze, 20 maggio 2016

Il Giudice

dott. Massimo Donnarumma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *