

Firmato un protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione, Consiglio Nazionale Forense e Avvocatura Generale dello Stato, per la trattazione dei ricorsi in materia civile, dopo l’entrata in vigore delle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche in Legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Ricordiamo che secondo il nuovo rito la forma ordinaria di trattazione dei ricorsi in cassazione è quella della camera in consiglio, senza la partecipazione delle parti private e del pubblico ministero; l’udienza pubblica di discussione è riservata alle sole cause che rivestono una portata nomofilattica.
Nella maggior parte dei casi, quindi, il ricorso sarà trattato in adunanza camerale non partecipata, ferma la possibilità di deposito di conclusioni scritte da parte del pubblico ministero e di memorie da parte dei difensori rispettivamente entro il temine di 20 giorni e 10 giorni prima della camera di consiglio.
Tra le misure previste dal protocollo segnaliamo le seguenti:
- l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale sarà redatto secondo apposita modulistica, che dovrà riportare le indicazioni relative alla data, l’ora e il luogo dell’adunanza, l’avvertenza che l’adunanza non è partecipata e l’indicazione del termine per la presentazione di memorie;
- proposta di trattazione camerale presso la sesta sezione: in base all’art. 380 bis c.p.c., il relatore propone l’assegnazione del ricorso ad apposita sezione quando ravvisi un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Il protocollo prevede che la proposta del relatore, formulata secondo apposita modulistica e notificata alle parti insieme al decreto di fissazione dell’adunanza, indichi sommariamente gli elementi sui quali si basa la prognosi, a seconda dei casi, di inammissibilità o improcedibilità, manifesta fondatezza o manifesta infondatezza del ricorso; - le memorie per l’adunanza camerale non dovranno superare, di regola, il numero di 15 pagine;
- istanza di trattazione della causa in pubblica udienza: con la memoria di cui sopra o con apposita istanza, le parti potranno chiedere che il ricorso, già avviato alla trattazione camerale, venga invece discusso in pubblica udienza; nella richiesta dovrà essere indicata la questione di diritto di particolare rilevanza che giustifica la trattazione pubblica.
L’accordo con Cnf e Avvocatura dello Stato, che fa seguito all’analogo protocollo d’intesa firmato con la Procura Generale lo scorso 17 novembre, è una delle recenti misure adottate dalla Suprema Corte al fine di razionalizzare e semplificare la gestione dei ricorsi alla luce delle novità introdotte dalla riforma; fra queste ricordiamo:
- il decreto 14 settembre 2016, n. 136, con il quale il Primo Presidente della Corte ha dettato una sorta di decalogo per la redazione dei provvedimenti civili della Suprema Corte;
- il protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il CNF per la redazione in forma chiara e sintetica dei ricorsi in cassazione in materia civile, tributaria e penale.
(Altalex, 21 dicembre 2016)