
Dal 1° gennaio 2017, dopo una lunga attesa costellata da semestrali rinvii, il processo amministrativo telematico è, finalmente, realtà.
Nel tentativo di consentire ai Colleghi di prendere maggiore confidenza con il processo amministrativo telematico, a seguire un beve riepilogo delle più importanti novità.
Per quali atti e protagonisti del processo è previsto il deposito telematico?
Tutti i procedimenti iscritti a ruolo dal nuovo anno, infatti, dovranno essere obbligatoriamente depositati in telematico; a differenza di quanto accade nel civile, dove solo i difensori hanno l’obbligo del deposito telematico degli atti successivi a quelli con i quali la parte si costituisce in giudizio, nel processo amministrativo l’obbligatorietà del telematico non solo è prevista per il deposito di tutti gli atti compreso, quindi, anche quello introduttivo (iscrizione a ruolo del ricorso) ma coinvolge tutte le parti del processo (difensori, funzionari di cancelleria, magistrati, ausiliari del giudice, pubbliche amministrazioni e finanche le parti private che, ove loro consentito dalla legge, possono stare in giudizio senza l’assistenza tecnica.
Per i processi pendenti al 1 gennaio 2017, si applica il telematico?
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’articolo 7 comma del decreto legge n. 168/2016, il quale ha disposto il deposito telematico solo per i procedimenti incardinati dal 1° gennaio 2017 mentre, per quelli già in essere a tale data, si proseguirà, fino all’esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, con i depositi cartacei.
Quale formato deve avere l’atto redatto dal difensore o dal magistrato?
Così come per il processo civile, anche per il PAT l’atto del difensore dovrà essere redatto e depositato telematicamente sotto forma di documento informatico nativo digitale, ossia senza passaggio dalla carta al digitale tramite scansione; l’atto prodotto, redatto, realizzato dal difensore, NON POTRA’ ESSERE STAMPATO E POI SCANSIONATO MA DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE TRASFORMATO IN PDF SENZA SCANSIONE DAL SOFTWARE CON IL QUALE LO STESSO E’ STATO REALIZZATO essendo ciò previsto dalle regole e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico le quali fanno (indirettamente) riferimento all’art. 20 del codice dell’amministrazione digitale.
Tale regola subisce solo alcune eccezioni relative a quelle ipotesi (eccezionali) in cui l’atto introduttivo deve nascere per forza come atto cartaceo, come ad esempio:
a)riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione dichiarata dal giudice ordinario prima del 1 gennaio 2017(tranne che anche davanti al giudice ordinario l’atto introduttivo non sia stato depositato sotto forma di documento informatico);
b)trasposizione dal ricorso straordinario;
c)riassunzione innanzi al Tar competente di ricorso incardinato presso altro TAR prima del 1 gennaio 2017.
Come firmeremo i nostri atti?
Così come già siamo abituati nel processo civile, anche nel PAT gli atti creati dal professionista nella modalità sopra spiegata dovranno essere da quest’ultimo sottoscritti mediante l’utilizzo della firma digitale; attenzione però: nel processo amministrativo telematico l’unica modalità di firma consentita è quella PADES-BES. L’articolo 12 comma 6 delle specifiche del PAT consente di utilizzare quale firma digitale solo quella PadEs BES mentre, nel PCT, atti e documenti possono essere sottoscritti digitalmente, sia per i depositi telematici che per le notifiche tramite PEC da effettuarsi ai sensi della legge n. 53/94, anche con la modalità CAdEs modalità questa che aggiunge al file, non appena lo stesso viene firmato digitalmente, l’estensione .p7m.
Tutti i dispositivi di firma digitale consentono di firmare in PadEs BES e con questa tipologia di firma (chiamata anche “FIRMA PDF”) il professionista inserisce la firma direttamente all’interno del PDF.
Come depositeremo telematicamente gli atti e i documenti?
A differenza dal processo civile telematico, non avremo bisogno di redattori atti o imbustatori realizzati dalle software house per effettuare i depositi in quanto atti e documenti verranno allegati in un MODULO PDF che, a seconda della tipologia del deposito, potremo prelevare (download) dal sito istituzionale della giustizia amministrativa; tale modulo, completo di atti e documenti dovrà essere inviato dall’indirizzo PEC del professionista a quello della sede giudiziaria adita e pubblicato sul sito istituzionale e, solo ove il deposito non possa effettuarsi tramite PEC (per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento), ad esso potrà procedersi mediante “UPLOAD” attraverso il sito istituzionale.
Al deposito telematico deve seguire obbligatoriamente anche quello cartaceo?
Purtroppo si; fortunatamente però il legislatore ha previsto anche il deposito cartaceo dopo quello telematico solo fino al 1 gennaio 2018; l’articolo 7 comma del decreto legge n. 168/2016 prevede infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Può il difensore estrarre atti e provvedimenti dal fascicolo informatico e attestarne la conformità?
Come nel processo civile, con la modifica apportata dalla Legge 197/2016 al comma 2 ter all’articolo 136 del codice del processo amministrativo è attribuito al difensore lo stesso potere di attestazione in quanto la citata norma adesso prevede che “Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.”
Come si deposita nel PAT la procura alle liti?
L’articolo 8 delle regole tecniche dispone che, nei casi in cui la procura venga conferita su supporto cartaceo, il difensore deve procedere al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico (ottenuta dalla scansione della procura cartacea firmata dal cliente e firmata per autentica dal difensore), compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Le regole tecniche del PAT, quindi, ignorano e comunque disapplicano la più logica procedura prevista dall’art. 83 c.p.c. per attestare la conformità della copia informatica della procura alle liti al suo originale cartaceo consistente, semplicemente, nel sottoscrivere digitalmente la copia informatica della procura, imponendo invece che l’attestazione venga effettuata con la modalità prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD il quale dispone che “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.”.
Ma le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 CAD sono quelle dettate dall’art. 4 comma 3 del DPCM del 13.11.2014 per cui, se l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico separato, la stesso dovrà contenere un riferimento temporale e l’impronta della copia informatica e, in ultimo, dovrà essere sottoscritta digitalmente.
Sarebbe stato più logico (e semplice) applicare, come per il PCT anche al PAT, quanto previsto dall’art. 83 c.p.c. e consentire, quindi, di autenticare la copia informatica della procura alle liti mediante apposizione della firma digitale. Quale il motivo o la logica di diversificare la modalità di attestazione?
Il comma 3 dell’art. 8 delle regole tecniche prevede poi che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
Il comma 4 dell’art. 8 delle regole tecniche dispone poi che in caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.
infine si segnala che, ove nel corso del giudizio dovessero sorgere questioni legate all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme del PAT che già abbiano dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali è possibile sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria la quale dovrà decidere come interpretare o applicare quella specifica norma tecnica; è stato infatti modificato, dalla Legge 197/2016, l’art. 13 bis delle norme di attuazione dell’allegato 2 del codice del processo amministrativo, introdotto dal D.L. n. 168/2016 il quale prevede che:
“1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d’ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall’udienza in cui è pubblicata l’ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l’accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell’udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all’esito della decisione dell’adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L’adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico”.
(Altalex, 9 gennaio 2017. Articolo di Maurizio Reale)