
Il quantitativo minimo di principio attivo di hashish necessario per poter configurare l’aggravante dell’ingente quantità deve essere pari a 4 mila volte il valore che può essere detenuto in un giorno.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 novembre 2016, n. 47978.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2, non era ravvisabile qualora la quantità fosse stata inferiore a 2 mila volte il valore massimo, ovvero 1.000 milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, fermo restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità fosse stata superata (Cass. pen., Sez. Un., 24 maggio 2012, n. 36258).
L’intervento del legislatore con il D.M. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha reintrodotto il concetto di quantitativo massimo detenibile e ha rivitalizzato il D.M. 11 aprile 2006 che prevedeva tali limiti, sancendo definitivamente la validità dell’opzione ermeneutica della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata.
La Corte, con la sentenza n. 36258/2012, con riferimento alle c.d. “droghe leggere”, aveva, però, fissato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile indicandolo espressamente nella misura di 1.000 mg., ipotizzando una percentuale media di principio attivo del 5% e un quantitativo lordo di sostanza di circa 50 Kg.
Il punto è che il D.M. 4 agosto 2006 è stato annullato dalla Sezione Terza quater del Tar Lazio, con la sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007, riportando il quantitativo di principio giornaliero massimo della misura degli originari 500 mg.
Conseguentemente, secondo gli ermellini, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio dell’annullamento del D.M. 4 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente di tipo hashish al dì sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante in oggetto deve essere necessariamente pari a 4 mila e non 2 mila volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (ovvero corrispondente a 2 Kg. Di principio attivo).
La redazione segnala:
- Trattato di diritto penale – Riforme 2008-2015, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET GIURIDICA, 2015.
(Altalex, 16 dicembre 2016. Nota di Simone Marani)