Facebook: per la diffamazione è sufficiente che il soggetto sia individuabile

Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook, la diffamazione sussiste (ed è aggravata ai sensi dell’art. 595, co. 3 c.p. da “altro mezzo di pubblicità”) anche senza l’indicazione del nome del soggetto leso se quest’ultimo è individuabile sia pure da un numero limitato di persone. Questo è ciò che ha affermato la Cassazione penale con la sentenza n. 10762/2022.

Distribuzione degli utili extracontabili ai soci: l’orientamento della giurisprudenza

Qualora il Fisco accerti degli utili extracontabili, nei confronti di società a ristretta base partecipativa, si applicherà il meccanismo presuntivo volto ad attribuire tali utili in capo ai soci. Costoro per liberarsi dalla presunzione dovranno attivarsi, già in prima battuta dinnanzi all’Amministrazione finanziaria e successivamente nel giudizio di merito (qualora il primo contatto con il Fisco abbia raggiunto un esito negativo per il contribuente), fornendo la prova che gli utili siano stati accantonati oppure reinvestiti dalla società (quindi non distribuiti tra i soci). Addirittura è richiesto al contribuente stesso di provare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria. Il recente panorama giurisprudenziale ha meglio perimetrato l’operatività del meccanismo presuntivo e soprattutto ha indicato quale sia l’onus probandi richiesto al contribuente. Di recente (Cass. n. 14242/2021) la Cassazione ha mitigato la posizione “pro-Fisco” in quanto è stato posto un freno all’applicazione sic et simpliciter del meccanismo presuntivo: la presunzione opererà solo se da un lato è dimostrata la ristretta base sociale o familiare della società stessa, (il fatto noto posto a base della presunzione), e dall’altro se sia stato notificato preventivamente un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, costituendo il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.