Facebook: per la diffamazione è sufficiente che il soggetto sia individuabile
Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook, la diffamazione sussiste (ed è aggravata ai sensi dell’art. 595, co. 3 c.p. da “altro mezzo di pubblicità”) anche senza l’indicazione del nome del soggetto leso se quest’ultimo è individuabile sia pure da un numero limitato di persone. Questo è ciò che ha affermato la Cassazione penale con la sentenza n. 10762/2022.