La devoluzione in Trust per disabili sconta le imposte in misura fissa

Con l’ordinanza n. 19747/2022 della sezione quinta la Cassazione ha stabilito che in tema di trust, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale, e ciò anche per un trust per persona con grave disabilità per il quale non era applicabile, ratione temporis l’art. 6 della legge L. 22 giugno 2016, n. 112, e benché fosse stata richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, ha avuto il solo scopo di fornire un contributo chiarificatore sui punti in contestazione tra i litiganti, con particolare riguardo all’insussistenza dei presupposti per l’imposta di donazione non essendone stata mai considerata l’applicabilità ex tunc alla fattispecie in decisione. In sintesi, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sè, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito. Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all’orientamento già espresso dalla Corte, non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell’imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest’ultimo.

Composizione negoziata: il diniego della proroga della proroga delle misure protettive

Al fine di concedere ovvero di prorogare le misure protettive va verificata la sussistenza dei seguenti presupposti: il parere favorevole dell’esperto e l’adesione della generalità dei creditori ovvero la sussistenza di un diniego immotivato; la buona fede nella conduzione delle trattative anzitutto del debitore istante. Così si è espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14 luglio 2022.

Il nuovo rito delle relazioni familiari

Di seguito l’articolo del Prof. Danovi, pubblicato su Famiglia e Diritto, n. 8-9/2022, Ipsoa, Milano.

Nella L. 26 novembre 2021, n. 206, di riforma del processo civile e dei metodi di giustizia alternativa o complementare, una specifica attenzione viene dedicata alla giustizia familiare e minorile. Le linee tracciate dalla delega prevedono che entro il corrente anno siano emanati i relativi decreti legislativi di attuazione. All’interno di questi, un particolare rilievo assume la previsione di un nuovo modello processuale unitario da applicare a tutti i procedimenti contenziosi propri della giustizia familiare e minorile, fatte salve alcune mirate eccezioni. Negli auspici del legislatore, la previsione di un rito unitario intende porre fine all’attuale diversificazione e frammentazione delle tutele e giovare dunque in modo significativo alla certezza dei diritti. Il rito, che nelle sue linee portanti viene qui descritto, sarà improntato a semplificazione, razionalizzazione ed effettività, con la valorizzazione dei poteri del giudice e il riconoscimento del ruolo di tutti i soggetti del processo, nel segno di un delicato balancement of interests che tenga conto della peculiarità e delicatezza delle situazioni sostanziali per le quali si richiede tutela.