Giorno: 10 Settembre 2022
Concedere mutui a società in evidente stato di insolvenza è contrario all’ordine pubblico
Con decreto del 19 maggio 2022 il Tribunale di Vicenza ha escluso dalla stato passivo i crediti derivanti da due contratti di mutuo ipotecario e, parzialmente, dal saldo debitorio di un contratto di conto corrente, ribadendo il principio secondo il quale l’erogazione di un mutuo a imprenditore, la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all’ordine pubblico (inteso come divieto di contribuire alla prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell’attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare) con conseguente nullità del mutuo ex art. 1418 secondo comma c.c. È stato inoltre escluso il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore della c.d. soluti retentio (art. 2035 c.c.), atteso che la prestazione è stata eseguita per uno scopo contrario al buone costume; tale dovendosi definire la prestazione di un finanziamento a un’impresa in stato di crisi irreversibile. Ciò poichè l’espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41, comma 2 Cost.).
L’atto notorio non equivale a confessione stragiudiziale
Nell’atto di notorietà, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione non è resa dall’interessato, né rileva a questo fine l’attestazione del notaio rogante “di avere dato lettura dell’atto ai richiedenti e agli attestati, che lo hanno approvato e sottoscritto, riconoscendolo conforme alla loro volontà”. Tale attestazione riguarda il fatto che il pubblico ufficiale, su richiesta di certi soggetti, ha ricevuto le dichiarazioni. Essa non vale a trasformare la dichiarazione resa dagli attestanti in una dichiarazione propria del richiedente. Secondo la sentenza n. 25646/2022 della Cassazione civile, l’atto notorio non può perciò contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex. art. 2735, comma 1, c.c., come invece si riconosce per la dichiarazione sostitutiva perché, appunto, la dichiarazione non è resa dalla parte interessata, ma da un terzo.
Posta assicurata e posta raccomandata: in caso di smarrimento, il regime risarcitorio cambia
La sentenza in commento riguarda lo smarrimento di un gran numero di “smart card” spedite con posta assicurata e consente alla Cassazione, sentenza 1 settembre 2022, n. 25828, di fare alcune riflessioni sulle diverse conseguenze risarcitorie rispetto al caso di spedizione con raccomandata.
Usucapione: la mappa mentale
Covid-19, la violazione della quarantena obbligatoria è punita ex art. 2, c. 3 D.L. 33/2020
Secondo la pronuncia del Tribunale di Lodi 29 agosto 2022, n. 290, l’inottemperanza al divieto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena poiché risultate positive al virus Covid-19 è una fattispecie autonoma e speciale rispetto a quella di cui all’art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Ai fini della configurazione del reato (che presidia il dovere di solidarietà sociale e il diritto alla salute), è necessaria la conoscenza, da parte dell’agente, dello specifico ordine di isolamento che si assume violato.