L’adozione del modello 231 rimediale non riduce sic et simpliciter la sanzione

Per poter godere della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, tra le altre, deve aver adottato e reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. La mera adozione di un modello, dunque, non implica la riduzione della sanzione pecuniaria poiché il sistema 231 dovrà essere “reso operativo”. Questo, in estrema sintesi, il principio che può ricavarsi dalla lettura della sentenza n. 38025/2022 resa dalla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione.

La qualificazione del rapporto di lavoro tra società cooperativa e socio lavoratore

Con l’ordinanza 14 ottobre 2022, n. 29973, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti per la configurabilità del vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto complesso in capo al socio lavoratore di cooperativa, con particolare riguardo alle ipotesi di svolgimento da parte di questo di compiti elementari, ripetitivi e predeterminati nelle modalità di esecuzione. La Cassazione, sulla scorta di precedenti orientamenti, riafferma che ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro, anche del socio lavoratore, occorre dare prevalenza alla valutazione circa le concrete modalità di svolgimento dello stesso. Diversamente, il nomen iuris attribuito dalle parti e le peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello lavorativo, pur essendo elementi necessari per la valutazione, non rivestono portata dirimente.

La prescrizione maturata in primo grado impone sempre la revoca delle statuizioni civili

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta ai seguenti quesiti: «Se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull’impugnazione, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili» (Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2022, n. 39614).