Codice della crisi d’impresa: la liquidazione coatta amministrativa

Il Codice della crisi, disattendendo i principi della legge delega in materia, ha mantenuto una disciplina della liquidazione coatta amministrativa sostanzialmente sovrapponibile a quella della legge fallimentare, non limitando il regime speciale ai casi previsti nella stessa legge delega e mancando, quindi, l’obiettivo di ricondurre ad unità sistematica la normativa concorsuale. Con questo articolo vengono esaminati gli artt. 293316 CCII, evidenziandone, ove presenti, le modifiche rispetto al regime previgente.

La responsabilità penale per il morso del cane implica l’accertamento della colpa

La sentenza della Cassazione penale, 3 ottobre 2022, n. 37183, annotata offre lo spunto per evidenziare il rapporto fra la responsabilità penale per le lesioni provocate dal morso di un cane e la responsabilità civile per i relativi danni occorsi. Ed infatti, la decisione è correttamente fondata sul puntuale accertamento della negligenza e imprudenza dei detentori di due cani, senza che operi alcuna presunzione di colpa a riguardo, come invece per la responsabilità civile ex art. 2052 c.c., che infatti è basata sul semplice nesso causale fra la detenzione dell’animale e il danno dal medesimo provocato, escluso unicamente dalla difficile prova del caso fortuito. Si afferma altresì l’irrilevanza dell’eventuale rapporto proprietario con l’animale, rilevando invece la semplice detenzione anche di fatto, diversamente da quanto è pacifico in sede civile circa la rilevanza della proprietà o di una detenzione caratterizzata dall’esercizio di un autonomo potere di governo dell’animale, pur se temporaneo.

Il divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l’assegno divorzile

Condizione per l’attribuzione dell’assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che vale unicamente come condizione prefattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970. Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della di uno dei coniugi, seppur condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-I, 13 ottobre 2022, n. 29920.