Le misure protettive nella composizione negoziata della crisi d’impresa nella giurisprudenza

Con il D.L. n. 118/2021 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, caratterizzato da una struttura tendenzialmente bifasica, quella iniziale, stragiudiziale, e quella immediatamente conseguente ed eventuale, giudiziale, in quanto strumentale all’ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte dell’Autorità giudiziaria territorialmente competente per condurre l’iter procedurale il cui scopo è il risanamento aziendale. La disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa è stata recepita all’interno del Codice della Crisi d’impresa, entrando, pertanto, a pieno diritto, nel corpus normativo che sorregge ormai la gestazione dello stato di crisi e di insolvenza dalle prime avvisaglie al pieno accesso alle procedure concorsuali. Con il presente articolo si ripercorreranno alcuni dei pronunciamenti delle Autorità giudiziarie resi nel corso dell’ultimo anno con riferimento alla concessione ovvero alla revoca delle misure protettive e cautelari, con l’intento di tracciare i primi punti fermi del perimetro di applicazione del nuovo strumento e dando rilievo alla best pratice ed alle bad pratice registrate dai tribunali aditi dalle imprese.

L’evasione tributaria può qualificarsi quale “danno aquiliano” per l’erario?

Le Sezioni Unite della Cassazione (29862/2022) si sono concentrate su una tematica assai delicata e di particolare spessore inerente il fatto se un contribuente che abbia commesso un’evasione fiscale possa essere tenuto a rispondere di “danno aquiliano” nei confronti dello Stato. Per la Corte, in caso di evasione fiscale, non si configurerà automaticamente un’ipotesi di danno risarcibile ma ciò emergerà qualora dalla condotta posta in essere dal contribuente si concretizzi un pregiudizio ulteriore e diverso, configurabile qualora il contribuente abbia, di fatto, reso impossibile all’Erario di riscuotere il proprio credito tributario.