Ente non responsabile ex 231/2001 se non è dimostrata la colpa di organizzazione

Con la sentenza n. 570/2023, la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di accertare la concreta configurabilità di una colpa organizzativa rimproverabile all’ente e, successivamente, la sussistenza del nesso causale tra la violazione della regola cautelare e la realizzazione del reato presupposto al fine di poter ascrivere una responsabilità all’ente che sia autonoma da quella dell’autore materiale della condotta colpevole.

Riforma Cartabia: subito applicabile l’impugnazione ai soli interessi civili?

Pronunciandosi su un ricorso proposto dalla sola difesa di parte civile avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva assolto due soggetti dai reati di furto aggravato, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 24 gennaio 2023, n. 2854 – nel prendere in esame il problema dell’applicabilità della nuova disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dalla c.d. riforma Cartabia – ha, d’ufficio, rimesso il ricorso al Primo Presidente della Corte di cassazione per l’assegnazione alla Sezione civile competente, ritenendo immediatamente applicabile la nuova norma processuale che, incidendo sulla portata della competenza a decidere l’impugnazione introdotta dalla sola parte civile nel processo penale, nel quale non è stata pronunciata condanna, prevede oggi l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile dopo la imprescindibile verifica, da parte del giudice penale, della non inammissibilità dell’atto.

Mantenimento figli: sì all’iscrizione di ipoteca come garanzia se c’è pericolo di inadempimento

Dopo l’iscrizione di ipoteca su beni immobili, effettuata dal creditore a seguito di una sentenza di separazione che disponeva a suo carico l’obbligo di mantenimento dei figli minori, il proprietario dei beni si rivolge al Tribunale per ottenerne la cancellazione. La domanda viene accolta in primo grado, ma la Corte, investita della questione a seguito di appello, ribalta la decisione, affermando che, per ottenere e mantenere l’iscrizione di ipoteca, la norma (art. 156 quinto comma c.c.) non richiede l’accertamento di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. La Corte di legittimità ordinanza 1076 pubblicata il 16 gennaio 2023 cassa la decisione di merito e rinvia la causa ad altra sezione, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice davanti al quale è proposta un’istanza di cancellazione di ipoteca, disposta ai sensi dell’art. 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 2884 c.c.”.

PNRR, la Corte dei conti programma i controlli per il 2023

La sezione delle autonomie della Corte dei conti con Delibera n. 1/SEZAUT/2023/INPR ha definito il programma delle attività di competenza relative all’anno 2023, nel rispetto delle linee programmatiche tracciate dalle sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 43 del 23 dicembre. Punto focale è l’efficace svolgimento delle attività connesse all’attuazione del PNRR.

Servizi legali: è abusivo il pagamento a tempo della parcella all’avvocato senza prima spiegarla

È abusiva la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre precisazioni, e più in particolare, senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Lo si evince dalla sentenza D.V. del 12 gennaio 2023 (causa C-395/21), con la quale la Corte di giustizia Ue ha precisato che il giudice nazionale può ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di una clausola abusiva lasciando il professionista senza compenso per i servizi forniti. Nel caso lituano del sig. D.V., avvocato e cliente avevano fissato un compenso orario di 100 euro ogni 60 minuti ma, a causa di taluni “imprevisti”, la parcella è aumentata sino a sfiorare i 10mila euro che il cliente non aveva versato, inducendo così l’avvocato a rivolgersi al tribunale per il recupero di tali somme. La questione sollevata dalla Corte suprema della Lituania offre interessanti spunti di riflessione anche per gli avvocati italiani, laddove nel nostro Paese la modalità di calcolo orario della parcella, già prevista ma non quantificata dalla Legge 247/2012 sull’ordinamento forense e diffusa nel mondo anglosassone, è stata introdotta dal D.M. Giustizia n. 147/2022 (“Parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”).