Assegno divorzile: legittimo il riconoscimento all’ex per il supporto alla carriera di lei

La Cassazione civile, con l’ordinanza 14 aprile 2023, sez. I, n. 10016 in tema di assegno divorzile, ha affermato che il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall’altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera.

La denominazione comunale in quanto attestazione di identità territoriale non è un marchio

Con la sentenza n. 75 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, in riferimento agli artt. 117, commi 1, 2, lett. a) ed e), e 3, Cost. e all’art. 14 dello statuto reg. Siciliana, nella parte in cui istituiscono il Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co., poiché le norme impugnate non contrastano con la normativa dell’Unione europea sui marchi DOP, IGP e STG, mirando piuttosto alla salvaguardia, tutela e diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.

Il condomino parziale non può nascere con delibera

Per molto tempo la giurisprudenza ha affermato sempre e comunque la comproprietà dei beni, servizi ed impianti, previsti ed elencati dall’art. 1117 c.c. da parte di tutti i partecipanti. Nel corso del tempo questa posizione è stata abbandonata e nell’ambito della più vasta contitolarità si è ammessa la costituzione per legge dei cosiddetti condomini parziali sul fondamento del collegamento strumentale tra i beni: vale a dire, sulla base della necessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero della destinazione all’uso o al servizio di determinate cose, servizi ed impianti limitatamente a vantaggio di talune unità immobiliari. Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 29 marzo 2023 n. 372, ha precisato come il condominio parziale possa nascere solo automaticamente, ex lege, quando un bene risulti essere oggettivamente destinato, per sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio, con la conseguenza che, in mancanza dei suddetti presupposti e requisiti, una delibera assembleare istitutiva del condominio parziale sarebbe affetta da nullità per illiceità dell’oggetto.