L’avvocato ha diritto al compenso anche se gli atti sono stati redatti dalla figlia del cliente

La circostanza che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l’obbligazione di pagamento nei confronti dell’avvocato. Infatti, l’assunzione del patrocinio da parte dell’avvocato è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale. È quanto si legge nell’ordinanza n. 14283 del 24 maggio 2023 della Cassazione.

Phishing: a chi spetta l’onere della prova del fatto ignoto?

Con ordinanza n. 13204 del 15 maggio 2023 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul dirimente profilo della ripartizione dell’onere della prova tra il prestatore dei servizi di pagamento e l’utilizzatore dei medesimi nell’ipotesi in cui siano disconosciute le operazioni di pagamento on line effettuate dal proprio conto. I Giudici di legittimità hanno chiarito che spetta al prestatore dei servizi di pagamento dimostrare la riconducibilità dell’operazione disconosciuta dal cliente, sicché non possono ricadere su quest’ultimo le conseguenze sfavorevoli del fatto rimasto ignoto relativo al suo contegno nell’utilizzazione del sistema informatico.

Libera professione compatibile sia per i medici che per gli psicologi militari

Con la sentenza 18 maggio 2023, n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, poiché la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione – facoltà che si pone in deroga al principio generale dell’esclusività della professione militare – determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di valutazione comparativa.